Sui requisiti che devono sussistere nel caso in cui un’amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, che non sono tuttavia direttamente parti dell’accordo quadro
L’art. 1, par. 5, e l’art. 32, par. 2, c.4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:
– un’amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati, e
– è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
19 dicembre 2018(*)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Articolo 32, paragrafo 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici – Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all’ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell’accordo quadro – Divieto»
Nella causa C–216/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 9 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2017, nel procedimento
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust,
Coopservice Soc. coop. arl
contro
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST),
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST),
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST),
nei confronti di:
Markas Srl,
ATI – Zanetti Arturo & C. Srl e in proprio,
Regione Lombardia,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da J. Malenovský, facente funzioni di presidente di sezione, M. Safjan e D. Šváby (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Seres, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Coopservice Soc. coop. arl, da P.S. Pugliano, avvocato;
– per la Markas Srl, da F.G. Scoca, P. Adami e I. Tranquilli, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da B. Tidore e P. Palmieri, avvocati dello Stato;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vlácil e T. Müller, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da M. Fruhmann, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;
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