Trattamento accessorio dei Dirigenti: esclusa l’automatica riduzione del “Fondo” in proporzione alle risorse cessate

Nella Delibera n. 124 del 7 novembre 2018 della Corte dei conti Piemonte, una Provincia ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 23 del Dlgs. n. 75/2017, in materia di trattamento economico accessorio del personale. Nello specifico l’Ente, in conseguenza della mobilità verso un altro Ente di un Dirigente, ha chiesto se la riduzione della spesa annuale per la retribuzione di posizione e di risultato del Dirigente cessato, le cui funzioni sono state ridistribuite in capo ai restanti Dirigenti, debba essere considerata un’economia di bilancio o se tale risparmio possa confluire invece nel “Fondo per il finanziamento della retribuzione accessoria dei Dirigenti”, andando ad incrementare le risorse disponibili per il trattamento accessorio di quelli attualmente in servizio.

La Sezione chiarisce che la nuova formulazione dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, prevede l’obbligo di riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio solo per gli Enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel 2015. Inoltre, la Sezione pone in evidenza quanto statuito dalla Sezione Autonomie nella Delibera n. 19/2018, la quale chiarisce che “la disposizione in esame abroga, a decorrere dalla medesima data, l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, che imponeva, unitamente al tetto per i fondi accessori, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate”. Ne deriva che, per gli Enti rispettosi del Patto, e dunque, al di fuori dell’ipotesi eccezionale specificamente prevista dalla norma, la riduzione del personale in servizio non comporti automaticamente l’obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale.