Opposizione di terzo: il Tar Napoli fa il punto sui presupposti di ammissibilità

Nella Sentenza 402 del 24 gennaio 2019 del Tar Napoli, i Giudici rilevano che è inammissibile l’opposizione di terzo proposta da una Società che non è stata parte del giudizio culminato con Sentenza che ha annullato l’esclusione dalla gara di altra concorrente con conseguente acquisizione, per effetto di tale Sentenza, della veste di controinteressati. Inoltre, i Giudici ricordano che l’opposizione di terzo nel processo amministrativo, disciplinata dagli artt. 108 e 109 del Cpa., rappresenta un mezzo straordinario di impugnazione, quando viene proposta, come nel caso di specie, avverso le Sentenze passate in giudicato.

Presupposti di ammissibilità di tale rimedio impugnatorio sono:

1) che l’opponente non sia stato evocato nel giudizio opposto;

2) che l’opponente sia titolare di una posizione autonoma o incompatibile con quella affermata nella sentenza opposta o sia litisconsorte necessario pretermesso;

3) che la Sentenza opposta pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi dell’opponente.