Imposta di soggiorno: può finanziare i servizi pubblici locali

Nella Sentenza n. 6644 del 23 novembre 2018 del Consiglio di Stato, una Società che gestisce un albergo classificato con 3 stelle, propone appello contro la Sentenza con cui è stato respinto il suo ricorso per l’annullamento parziale del Regolamento comunale istitutivo dell’Imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. n. 23/11.

In primis, i Giudici chiariscono che è evidente che ad una maggiore qualità della struttura e dei servizi ricettivi che in essa sono offerti, certificata in base al sistema ufficiale di classificazione, corrisponde tendenzialmente una tariffa di soggiorno maggiore per la clientela.

Poi, i Giudici precisano che l’art. 4, del Dlgs. n. 23/2011, destina l’entrata tributaria in questione al finanziamento di interventi “in materia di Turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive”; ed inoltre “di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali”.Ed infine, “dei relativi servizi pubblici locali”. L’aggettivo “relativi” presente in quest’ultima espressione, laddove riferito ai beni culturali ed ambientali del Comune impositore, può comunque essere inteso a tutti i servizi pubblici locali offerti da quest’ultimo alla collettività, quale Ente pubblico a fini generali, e nell’ambito della cui azione amministrativa l’Imposta di soggiorno per i non residenti si giustifica per via dell’aggravio di spesa per tali servizi derivanti dall’afflusso e dal soggiorno di popolazione non residente.

Infine, i Giudici osservano che, in base alla norma in questione, l’Imposta colpisce appunto il “soggiorno”, a prescindere dal titolo per cui esso avviene.

Inoltre, facoltizzati alla relativa istituzione sono, non solo “i Comuni inclusi negli Elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”, ma anche “i Comuni capoluogo di Provincia”, a prescindere da una vocazione turistica degli stessi quale risultante da atti ufficiali.