Accertamento: relata di notifica

Nell’Ordinanza n. 4412 del 14 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del Servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’Agente postale, mentre quella dell’Ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’Ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 890/1982 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. L’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta dunque, né l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, né la nullità, ma solo una mera irregolarità.