Nella Sentenza n. 165 del 1° febbraio 2019 del Tar Toscana, i Giudici chiariscono che l’accertamento dell’anomalia dell’offerta che deriva da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina l’esclusione senza necessità di instaurare il contradditorio. I Giudici precisano che la disposizione di cui all’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, non prevede l’istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l’offerta vada irrimediabilmente esclusa, come previsto dall’art. 97, comma 5 (cui rinvia l’art. 96, comma 10).
Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi della manodopera rappresentati nell’offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle “Tabelle ministeriali” di cui all’art. 23, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016. Per tale verifica la disposizione non richiede alcun contraddittorio, né che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. La norma di rinvio è contenuta nell’art. 97 del Dlgs. n. 50/2016, che disciplina detto procedimento. Il rinvio però è limitato al disposto di cui al comma 5, lett. d), di tale articolo e, pertanto, non può essere interpretato nel senso che occorre attivare comunque il procedimento citato. Detto rinvio va invece interpretato nel senso che prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare il rispetto, da parte dell’offerta vincitrice, dei minimi salariali indicati nelle Tabelle ministeriali. Laddove la verifica dia esito negativo, la disposizione di cui all’art. 95, comma 10, richiamata non prevede l’istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l’offerta vada irrimediabilmente esclusa.






