Nella Delibera n. 23 del 27 gennaio 2019 dell’Anac, una Società lamenta l’esclusione dalla gara disposta per omessa allegazione, nell’offerta tecnica, del curriculum di una delle4 unità di personale dipendente dedicate al servizio, e per aver previsto di adibire al servizio una unità di personale non dipendente. In particolare, l’istante chiede un parere in ordine alla legittimità delle clausole del capitolato che prevedevano l’obbligo di avvalersi esclusivamente di personale dipendente e richiedevano, a pena di esclusione, l’allegazione all’offerta tecnica del curriculum del personale impiegato nel servizio. L’Anac afferma che l’art. 95, comma 6, lett. e), del Dlgs. n. 50/2016, fa riferimento unicamente al “personale effettivamente utilizzato nell’appalto” e non richiede che si tratti di personale “dipendente”. In aggiunta, l’Autorità specifica che è possibile attivare il “soccorso istruttorio” solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’Impresa, mentre tale rimedio non può invece essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta economica e/o tecnica. Pertanto, l’esclusione dalla gara è legittima in quanto il “soccorso istruttorio” non consente di procedere a integrazioni dell’offerta tecnica.




