Nell’Ordinanza n. 10072 del 10 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, previsti dall’art. 16 del Dl. n. 155/1993, convertito in Legge n. 243/1993, spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello Stato civile.
Inoltre, la Suprema Corte precisa che il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica.





