L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 15 del 30 aprile 2019, ha chiarito che anche le prestazioni rese dai Medici veterinari che costituiscano oggetto di invio al Sistema “Tessera sanitaria” non possono essere documentate con fattura elettronica tramite “Sdi”, ai sensi dell’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.
Ricordiamo che tale norma ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’”, i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, “non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema ‘Tessera sanitaria’”.
Come precisato dall’Agenzia, detto divieto, “rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, ossia tramite ‘Sistema di interscambio’ (‘Sdi’) secondo le relative specifiche tecniche”.
L’Agenzia ha rammentato inoltre – rinviando alla propria Faq n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019 – che, nel caso in cui una fattura documenti sia spese da inviare al Sistema “Tessera sanitaria”, sia altre voci di spesa, essa dovrà essere analogica o elettronica extra “Sdi”.




