Nella Delibera n. 54 del 4 marzo 2019 della Corte dei conti Sicilia, un Sindaco chiede un quesito in tema di individuazione dei soggetti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Dlgs. n. 50/2016. La Sezione rileva che l’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 dispone che, “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito ‘Fondo’ risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Rup, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. Rispetto al dettato normativo previgente, di cui all’art. 93, comma 7-ter, del Dlgs. n. 163/2006 – il quale indicava, quali figure professionali cui ripartire le risorse finanziarie del “Fondo per la progettazione e l’innovazione”, “il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del Progetto, del Piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e i loro collaboratori”, il nuovo testo normativo non contempla la figura del Responsabile del Piano della sicurezza. Orbene, nel procedere all’interpretazione del dettato normativo, la Sezione non può non rilevare il carattere tassativo dell’elencazione fatta dal Legislatore, elencazione preceduta infatti dall’avverbio esclusivamente che, inevitabilmente, porta a ritenere che i destinatari degli incentivi non possono che essere le figure espressamente indicate all’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016.