Personale: progressione orizzontale riconoscibile anche nel caso di unico dipendente nell’Area contrattuale

È legittimo il riconoscimento di una progressione orizzontale anche nel caso in cui nella specifica Area sia presente un unico dipendente e non siano applicabili i principi di riconoscimento ad una quota limitata di dipendenti e di selettività

È legittimo il riconoscimento di una progressione orizzontale anche nel caso in cui nella specifica Area sia presente un unico dipendente e non sia di conseguenza possibile dare applicazione ai principi di riconoscimento ad una quota limitata di dipendenti e di selettività, ricavabili dalla disciplina legislativa e contrattuale.

Il chiarimento sul punto giunto dal Dipartimento della Funzione pubblica con il Parere n. 22327 del 27 marzo 2024, nasce dall’esigenza di dare soluzione ad una problematica derivante da una carenza di disciplina della Contrattazione nazionale collettiva. L’art. 14, comma 2, del Ccnl. 16 novembre 2022 – che prevede l’attribuzione del differenziale stipendiale “mediante procedura selettiva di area” – infatti non prende in considerazione quei Comuni, in particolare di piccole dimensioni, che presentino nella singola Area contrattuale (Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed Elevate qualificazioni) un unico dipendente o un unico dipendente che possieda i requisiti per il passaggio.

Come noto, in proposito, i criteri per l’attribuzione della progressione economica sono disciplinati, in via generale, dalla legge (art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, e dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 150/2009) nonché dai Ccnl. dei singoli Comparti di riferimento. Infatti, le progressioni economiche sono regolamentate dai Ccnl., nei limiti di quanto stabilito da norme di legge, ai sensi dell’art. 40, comma 1, Dlgs. n. 165/2001.

Più in dettaglio, l’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, prevede che “le progressioni all’interno della stessa Area avvengono, con modalità stabilite dalla Contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito”, e il citato art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 150/2009, dispone a sua volta che “le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”.

Il Ccnl. del Comparto “Funzioni locali” 2019-2021, all’art. 14 ha previsto che l’attribuzione delle progressioni economiche si concretizza nel riconoscimento di “differenziali stipendiali” da corrispondere “al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più ‘differenziali stipendiali’ …, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio”. E, al comma 2, precisa che “l’attribuzione dei ‘differenziali stipendiali’, che si configura come progressione economica all’interno dell’Area ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel ‘Fondo risorse decentrate’ di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati dalla disposizione contrattuale.

Peraltro, secondo l’orientamento, espressamente condiviso dal Dipartimento con il Mef/Igop (Ragioneria generale dello Stato, Circolare n. 15/2019), costantemente ribadito anche nell’ambito dell’attività di controllo congiunto dei Contratti integrativi, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, con la locuzione “quota limitata” contenuta nel comma 2, dell’art. 23, del Dlgs. n. 150/2009, deve intendersi una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari; tale consolidata posizione, trova conferma inoltre, negli orientamenti applicativi dell’Aran.

Dal quadro normativo sopra delineato emerge con chiarezza la duplice finalità, selettiva e meritocratica/premiale, delle progressioni economiche e lo stretto legame che sussiste tra tali finalità.

In questo contesto si colloca l’apprezzabile presa di posizione della Funzione pubblica che, fornendo una lettura estensiva, ha ritenuto che nel caso di Enti Locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’Area cui si riferisce la progressione economica e quindi con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’Amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal Ccnl., possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari. Ciò, fermo restando che sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell’esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti.

È auspicabile tuttavia che sul punto, al fine di legittimare questa ragionevole interpretazione, intervengano le parti contrattuali, attraverso un Accordo di interpretazione autentica, uniche effettivamente titolate a farlo.