Nella Sentenza n. 819 del 15 aprile 2019 del Tar Catanzaro, i Giudici rilevano che per essenziali ragioni che attengono, non solo alla tutela della salute – quale irrinunciabile interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) – ma anche alla tutela della concorrenza, l’autorizzazione per la realizzazione delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie che non sono in regime di accreditamento, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, del Dlgs. n. 502/1992, deve necessariamente restare inserita nell’ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l’armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l’accessibilità ai servizi e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture. Pertanto, è illegittimo l’operato dell’Amministrazione allorché, a seguito dell’annullamento per difetto di motivazione del provvedimento di diniego, venga concessa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio-sanitaria in assenza di accertamenti circa la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.




