Ici: tassazione terreni edificabili

Nell’Ordinanza n. 6500 del 6 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che un’area, ai fini dell’applicazione dell’Ici, è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria “impennata” di valore rilevante ai fini fiscali. Peraltro, la Suprema Corte precisa che, ai fini Ici, il valore imponibile può essere desunto da una perizia giurata di stima anche se prodotta ad altri fini, purché facendo applicazione dei criteri indicati dall’art. 5 del Dlgs. n. 504/1992.