Consiglio di Stato: un Comune puó gestire una Farmacia con Società a capitale pubblico/privato anche in assenza di farmacisti gestori di Farmacie comunali

Nella Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5389 del 31 ottobre 2014, con ricorso proposto avanti al Tar, un Comune impugnava per dedotti motivi di violazione di legge il provvedimento dirigenziale della Regione, recante la comunicazione della non eseguibilità della Deliberazione del Comune medesimo di costituzione di una Società a capitale pubblico-privato per la gestione della Farmacia comunale. I Giudici affermano che i Comuni possono scegliere di gestire una Farmacia comunale mediante la costituzione di una Società a capitale pubblico/privato senza che sia ostativa la circostanza della mancanza di farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie comunali. Una interpretazione esclusiva dell’art. 9 della Legge n. 475/68 dall’effetto abrogativo, nel senso di riservare la partecipazione alla Società di capitali solo ai farmacisti dipendenti, deve, essere disapplicata per contrasto con il diritto europeo o in ogni caso sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia. In conclusione il Consiglio di Stato afferma la legittimità della scelta di un Comune di scegliere di gestire una farmacia comunale mediante la costituzione di una Società a capitale pubblico/privato nonostante l’assenza sul territorio di farmacisti gestori di Farmacie comunali.