Uno Stato membro può stabilire condizioni che limitino le opportunità delle autorità pubbliche di concludere operazioni “in house”

Avvocato Generale Gerard Hogan, 7/5/2019 n. C-285/18

Uno Stato membro può stabilire condizioni supplementari che limitino le opportunità delle autorità pubbliche di concludere operazioni in house, nonostante il fatto che tali operazioni sono permesse ai sensi del diritto dell’Ue: condizioni.

Di norma, la direttiva applicabile a un’operazione in house è quella vigente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie il tipo di procedura da seguire e decide in via definitiva in senso contrario all’emissione di un previo avviso di indizione di gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Spetta al giudice del rinvio valutare quando tale decisione sia stata adottata in via definitiva dall’amministrazione aggiudicatrice.
Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, e dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere intese e interpretate nel senso che elencano le condizioni minime affinché un’operazione in house risulti ammissibile ai sensi del diritto dell’Unione. Ciò non impedisce tuttavia a uno Stato membro di stabilire condizioni supplementari che limitino la possibilità per le autorità pubbliche di concludere operazioni in house purché tali condizioni supplementari non siano in contrasto con il diritto dell’Unione quali, ad esempio, la condizione che i contratti di appalti pubblici non siano grado di garantire la qualità, la disponibilità e la continuità dei servizi da fornire.
Non vi è alcuna disposizione del diritto dell’Unione che imponga agli Stati membri di stabilire limitazioni o condizioni supplementari per la conclusione di operazioni in house unicamente attraverso norme di diritto positivo, specifiche e chiare, di disciplina degli appalti pubblici.

 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 7 maggio 2019 (1)

Causa C-285/18

Kauno miesto savivaldybe

Kauno miesto savivaldybes administracija

Altre parti del procedimento:

UAB Irgita

UAB Kauno švara

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukšciausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Appalto pubblico -Direttiva 2004/18/CE -Ambito di applicazione ratione temporis -Direttiva 2014/24/UE -“Operazioni in house” -Condizioni supplementari per una “operazione in house” ai sensi del diritto nazionale»

  1. Introduzione

  1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame si chiede sostanzialmente di chiarire se uno Stato membro possa imporre a un’amministrazione aggiudicatrice condizioni supplementari per la conclusione di un «contratto in house» (2), sebbene detto contratto soddisfi i criteri per la conclusione di una «operazione in house», conformemente alla giurisprudenza della Corte e, ove applicabile, all’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (3).

  1. Il giudice del rinvio ha inoltre chiesto chiarimenti sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (4) e della direttiva 2014/24.

 

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