Offerta condizionata: non è suscettibile di valutazione in quanto non idonea a manifestare volontà certa dell’Impresa di partecipare alla gara

Nella Sentenza n. 1017 del 6 maggio 2019 del Tar Lombardia, i Giudici rilevano che l’offerta condizionata è un’offerta non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell’impresa di partecipazione alla gara. In particolare, l’offerta è condizionata nei casi in cui l’operatore economico subordina l’impegno assunto nei confronti della stazione appaltante ad un evento futuro ed incerto. Essa è tale cioè nei casi in cui l’obbligazione assunta dal concorrente (di realizzare l’opera, il servizio o la fornitura) è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso ed ulteriore rispetto all’aggiudicazione. In tal caso, del resto, è palese la difformità dell’offerta rispetto alla previsione della lex specialis che richiede l’impegno certo e incondizionato del concorrente. Ciò non è rinvenibile nel caso di specie, dove la dichiarazione inserita nell’offerta della ricorrente posta alla base della decisione di esclusione dalla gara, per tenore letterale e per collocazione, appare niente più che una mera clausola di stile, priva di un concreto e ben determinato contenuto volitivo.

 

Tar Lombardia Sentenza n. 1017 – 2019