“Decreto Crescita”: le novità fiscali di interesse per gli Enti Locali introdotte dal Dl. n. 34/2019

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 il Dl. n. 34 del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, meglio noto come “Decreto Crescita”.

Tra le numerose misure introdotte dal Decreto, che fa leva prevalentemente sul Settore privato per tentare di favorire il rilancio dell’economia, non mancano delle disposizioni che hanno riflessi più o meno diretti sugli Enti Locali.

Proponiamo qui di seguito una rassegna delle novità in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali.

Art. 6 – Modifiche al regime dei “forfetari

La norma dell’art. 6, di interesse per le categorie di soggetti “forfetari”, pone in capo agli stessi, laddove si avvalgano di dipendenti e collaboratori, l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte ai fini Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme eventualmente già corrisposte deve essere trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, in 3 rate mensili di uguale importo.

Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

La disposizione dell’art. 12, di particolare interesse anche per gli Enti Locali, prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal Decreto Mef 24 dicembre 1993, siano eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con Decreto Mef in conformità ad accordi con tale Stato. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno emanate le regole tecniche attuative.

Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 14 – Enti associativi assistenziali

La norma dell’art. 14, in controtendenza rispetto agli indirizzi del “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 117/2017), reintroduce gli “Enti assistenziali” (da comprendere che cosa si intenda con tale definizione) tra quelli che possono godere del regime di decommercializzazione dei corrispettivi versati da associati e tesserati ai sensi dell’art. 148, comma 3, del Tuir.

Art. 35 – Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

La norma interviene sugli adempimenti di pubblicità dei contributi pubblici ricevuti, di cui alla Legge n. 124/2017. Il termine per la pubblicazione, già a decorrere dal corrente anno 2019, viene spostato al 30 giugno di ogni anno.

Contrariamente alle indicazioni che aveva dato il Ministero del Lavoro (Circolare n. 2/2019), non dovranno essere indicati gli importi che abbiano natura “corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, ma soltanto le “informazioni relative a sovvenzionisussidivantaggicontributi o aiuti in denaro o in natura il cui importo totale superi Euro 10.000”.

Per le Società di capitali e le Cooperative sportive dilettantistiche nonché per le Imprese sociali sarà necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo.

Per le prime, l’adempimento si intenderà soddisfatto mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota integrativa del bilancio di esercizio, per i secondi, in analogia con quanto previsto per gli Enti del Primo Libro del Codice civile, la pubblicazione dovrà avvenire sul sito internet o su quello della Associazione di categoria di appartenenza dell’Impresa.

Vengono modificate anche le sanzioni che, in questo caso, coinvolgono anche le Associazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Sarà applicata una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di Euro 2.000. Competente ad irrogare la sanzione sarà l’Amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo dove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza di detto obbligo nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi 3 mesi.

Art. 43 – Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Enti del “Terzo Settore

La disposizione dell’art. 43 esclude dall’equiparazione ai Partiti politici e quindi dai relativi adempimenti previsti gli Enti del “Terzo Settore” regolarmente iscritti nel Runts (“Registro unico nazionale del Terzo Settore”). Nelle more dell’attivazione di detto Registro potranno godere di tale esclusione gli Enti iscritti “ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (ossia le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, che pertanto si potranno ritenere legittimamente escluse dagli adempimenti sulla “Trasparenza”).

Le Associazioni sportive dilettantistiche non sembrerebbero dunque essere ricomprese nell’esonero, per cui dovrebbero essere soggette agli adempimenti in materia di “Trasparenza” previsti per i Partiti politici, laddove abbiano un terzo dei membri del proprio Direttivo che abbia ricoperto incarichi politici o di governo, anche a livello locale, negli ultimi 6 anni.