Iva: trasporto e consegna dei pasti a domicilio non è attività “accessoria” alla loro fornitura se le Ditte appaltatrici sono diverse

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 9 dell’11 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva da applicare al Servizio di trasporto e di consegna dei pasti a domicilio.

A porre il quesito è un Comune, che ha appaltato il Servizio di consegna di pasti a domicilio in favore di determinati utenti che sono in possesso di specifiche caratteristiche previste dal vigente Regolamento comunale.

Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che, in base alla Direttiva n. 112/2006 Ue, ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi deve essere normalmente considerata distinta e indipendente e, come tale, valutata separatamente dal punto di vista dell’Iva. Nel caso di “prestazione unica” sul piano economico, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, l’operazione non deve essere artificialmente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva. In particolare, si è in presenza di una “prestazione unica” quando le prestazioni e/o cessioni, pur formalmente distinte e suscettibili di essere eseguite separatamente, non sono tra loro indipendenti in quanto così strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (vedasi Sentenza, causa C­251/05 del 6 luglio 2006).

La stessa Corte di Giustizia precisa che “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (vedasi Sentenze: 18 gennaio 2018, causa C­463/16; 8 dicembre 2016, causa C­208/15; 16 aprile 2015, causa C­42/14; 19 luglio 2012, causa C­44/11; 25 febbraio 1999, causa C­349/96).

L’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, al comma 1 stabilisce, tra l’altro, che “le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale”. Al riguardo, con diversi Documenti di prassi, in linea con i Princìpi espressi dalla Giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per non assoggettare autonomamente ad Iva una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione “secondaria” sia effettuata in presenza di determinate condizioni (vedasi Risposte n. 163 del 2020 e n. 522 del 2022; Risoluzioni n. 283/E del 2009; n. 337/E del 2008; n. 367/E del 2008; n. 229/E del 2007). 

Più nel dettaglio, è stato precisato che possono qualificarsi accessorie, agli effetti dell’Iva, unicamente le operazioni che:  

  • integrano, completano e rendono possibile la prestazione “principale”;
  • sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione “principale”;
  • sono rese nei confronti del medesimo soggetto (cessionario e/o committente) nei cui confronti viene effettuata l’operazione “principale”.

Con riguardo al presupposto soggettivo, è necessario che l’operazione “principale” e quella “secondaria” (“accessoria”) siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese, in virtù di un mandato senza rappresentanza (vedasi Risoluzione n. 6/1998). In relazione al presupposto oggettivo, per individuare le operazioni “accessorie” occorre verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione “principale” e il valore comparativo delle varie prestazioni. In particolare, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta “accessoria” a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima.

Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione “accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale” (vedasi Risposta n. 306/E del 2020 e Risoluzioni n. 88/E del 2001 e n. 25/E del 2021). Con riferimento alla fattispecie in commento, come rappresentato dal Comune istante (Stazione appaltante), la Società che è tenuta a effettuare il Servizio di consegna dei pasti a domicilio degli utenti è diversa da quella risultante appaltatrice del Servizio proprio di fornitura dei medesimi pasti. In base al Capitolato d’appalto, il Servizio di sostegno alla domiciliarità risulta essere costituito da diversi e distinti servizi, tra i quali anche il citato “Servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio” e che il Servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio viene effettuato da un soggetto diverso da quello che è tenuto alla preparazione, cottura e confezionamento dei medesimi pasti, ovvero dalla Ditta aggiudicataria dello stesso che è tenuta a prelevare i pasti da consegnare a domicilio degli utenti, dal Centro di cottura e confezionamento individuato presso la ditta che risulta essere la Ditta appaltatrice del servizio di fornitura dei suddetti pasti. La Ditta aggiudicataria del trasporto e consegna dei pasti svolge unicamente detto Servizio che è distinto da quello di fornitura degli stessi, ossia della preparazione, cottura e confezionamento. Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non possa considerarsi “accessoria” al Servizio di fornitura pasti ai fini della fruizione del medesimo trattamento ai fini dell’Iva di quest’ultimo Servizio, inoltre non ritenendo applicabile al Servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 40, della Legge n. 178/2020, la quale stabilisce che “la nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”. Con tale disposizione, il Legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica inerente la qualificazione ai fini dell’Iva dell’attività di preparazione dei cibi da asporto o da consegnare a domicilio da parte degli operatori della ristorazione (infatti, prima dell’intervento del Legislatore – resosi necessario in particolare durante la contingenza legata al “Covid-19” – non risultava del tutto chiaro se dette preparazioni dovessero essere considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi in quanto somministrazioni di alimenti). La norma in esame interessa dunque la fornitura di piatti pronti e di pasti, non solo in vista del loro consumo immediato, ma anche della loro consegna a domicilio o dell’asporto, ma non riguarda il diverso Servizio di trasporto e consegna degli stessi.