Il Ministero dell‘Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha emanato Comunicato 9 gennaio 2023 con precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del “Fondo” di cui all’art. 57-quater, comma 2, del Dl. n. 124/2019, a ristoro dell’incremento delle indennità per gli amministratori locali a partire dal 2022, e al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun Ente e che consenta a ciascun Comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate.
A tal fine i Comuni interessati devono, entro il prossimo 16 febbraio 2023, provvedere alla compilazione di uno specifico Certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022, con le modalità indicate nella specifica Lettera inviata dalla Finanza locale ai Responsabili dei Servizi finanziari di ciascun Comune.
Il Comunicato ricorda che l’art. 1, comma 586, della Legge n. 234/2021, dispone che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione agli Amministratori locali previsto dai commi 583, 584 e 585, il “Fondo” citato è incrementato di Euro 100 milioni per l’anno 2022, di Euro 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di Euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2024, e che le risorse relative al 2022, ai sensi del comma 597, sono state ripartite tra i Comuni interessati, sulla base della metodologia ivi indicata con Dm. 30 maggio 2022.
Tali risorse sono state ritenute congrue ad indennizzare i Comuni per gli incrementi delle indennità secondo la graduazione degli incrementi previsti per gli anni 2022 e 2023 e per il complessivo incremento previsto a partire dal 2024 (ad eccezione della spesa correlata per Irap).
Il Comunicato fornisce precisazioni con riguardo al riparto del “Fondo per le indennità di Sindaci metropolitani, Sindaci, Vice-sindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario” previsto dalle norme sopra citate e disposto con il Decreto interministeriale 30 maggio 2022, distinguendo 6 casistiche.
1. Comuni capoluogo di Regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti: recupero di errori materiali nel calcolo del riparto per i Comuni di Ancona, Perugia, Catanzaro, L’Aquila, Potenza, Campobasso.
Il dato di partenza del maggiore onere da sostenere per la corresponsione dell’adeguamento dell’indennità Amministratori è viziato da una errata interpretazione dell’art. 3, comma 4, del Dm. n. 119/2000, secondo la quale solo ai Sindaci di Comuni capoluogo di Regione e di Comuni di cui all’art. 17 della Legge n. 142/1990 con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l’incrementata indennità di funzione prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
Con il riparto 2022 del “Fondo” è stato erroneamente considerato che l’indennità in precedenza erogata ai Sindaci di Comuni capoluogo di Regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti fosse stata pari ad Euro 7.019, omettendo di considerare l’ulteriore requisito previsto dalla normativa costituito dal superamento della indicata soglia demografica. In ragione dell’esatta collocazione dei Comuni interessati nella classe demografica di appartenenza, risulta errato anche il calcolo dell’incremento delle indennità spettanti al Vice-sindaco, Assessori, e Presidente del Consiglio comunale.
Il Comunicato pertanto indica che in sede di riparto del “Fondo” di cui sopra relativo all’anno 2023, verranno riconosciuti ai Comuni interessati l’incremento differenziale dovuto per l’anno 2022 e sarà aggiornata la quota prevista per l’anno 2023.
2. Riparto per i Comuni fino a 3.000 abitanti.
Il Comunicato specifica che il contributo erogato con Dm. 30 maggio 2022 è aggiuntivo rispetto a quello oggetto di riparto con l’analogo e precedente Provvedimento 23 luglio 2020, ossia rispetto al contributo a regime, erogato a partire dall’anno 2020, in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ai sensi dell’art. 57-quater, del Dl. n. 124/2019, che continuerà ad essere attribuito separatamente.
Pertanto, nell’effettuare il calcolo del maggiore onere sostenuto dai Comuni fino a 3.000 abitanti, nell’adeguare le indennità degli Amministratori locali alle nuove disposizioni della “Legge di bilancio per l’anno 2022”, è stato tenuto conto degli incrementi già disposti dal citato Dl. n. 124/2019, ripartendo soltanto la differenza tra le indennità incrementate dalla normativa da ultimo menzionata e quelle ulteriormente incrementate dalla Legge n. 234/2021.
3. Comuni che hanno ridotto con Delibera le indennità dei propri Amministratori con impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Legge n. 234/2021, di utilizzare le risorse ricevute con il Dm. 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità.
Il Comunicato precisa che le risorse ripartite con il Dm. 30 maggio 2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli Enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli Amministratori locali in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e seguenti della “Legge di bilancio 2022”, con la conseguenza che qualsivoglia Delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente farà insorgere, in capo al Comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto.
Pertanto, in caso di una precedente riduzione con Delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi l’art. 1, comma 3, del Dm. 30 maggio 2022, secondo cui i Comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – Capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”, l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere.
4. Comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.001 a 10.000 abitanti – Aumento del numero degli Assessori e invarianza della spesa.
Il Viminale precisa che i Comuni rientranti nella fascia di popolazione 3.000-10.000 abitanti che hanno incrementato il numero di Assessori per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Del Rio”) non hanno diritto al riparto del “Fondo” di cui all’art. 57-quater, comma 2, del Dl. n. 124/2019 per l’incremento delle indennità conseguenti.
La “Legge Del Rio”, all’art. 1, comma 135, ha previsto un aumento del numero massimo degli Assessori per i Comuni citati, ma al contempo ha prescritto che i Comuni interessati dovevano provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, Parte I, del Tuel, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti.
Pertanto, per il siffatto Principio di invarianza della spesa, l’aumento del numero degli Assessori recato dalla citata Legge non può essere considerato in sede di riparto del “Fondo” in parola.
5. Computo Irap nel contributo a carico del bilancio dello Stato
Il contributo destinato a coprire il maggiore onere sostenuto dagli Enti Locali per l’incremento delle indennità di funzione da erogare agli Amministratori, oggetto di riparto con Dm. 30 maggio 2022, non finanzia l’Irap a carico del Comune sulla relativa quota incrementale.
Il costo rappresentato dall’Irap non è stato considerato i fini del calcolo dell’incremento delle indennità degli amministratori locali.
Viene evidenziato che la citata disposizione normativa non è finalizzata all’integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato dei maggiori oneri posti a carico dei Comuni per effetto dell’incremento delle pregresse indennità di carica previste dal Dm. n. 119/2000, essendo disposta l’erogazione del predetto contributo esclusivamente “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere”.
In sede di predisposizione tecnica della norma e con criteri di omogeneità comparativa, pertanto, il raffronto è stato effettuato tra i valori delle nuove indennità incrementate ed i valori delle pregresse indennità di cui al Dm. n. 119/2000, che già all’epoca non includevano nella loro quantificazione gli oneri Irap a carico dei Comuni.
6. Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore 30.000 abitanti – Recupero di errore materiale nel calcolo del riparto. Comuni interessati: fino a 30.000 abitanti Verbania, Sondrio, Urbino e Isernia; da 30.001 a 50.000 abitanti Vercelli, Biella, Mantova, Lecco, Lodi, Imperia, Belluno, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Frosinone, Rieti, Chieti, Vibo Valentia.
Il Dm. 30 maggio 2022 deve essere rettificato nella parte in cui attribuisce ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti un contributo non proporzionato al maggior onere da sostenere per l’aggiornamento delle indennità all’effettivo numero di assessori.
Come evidenziato nella Nota metodologica allegata al Dm. (Tabella “2”), nonché nella “Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo” alla Legge n. 234/2021, in relazione ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a 50000 abitanti, il contributo a carico del bilancio dello Stato viene calcolato in modo da corrispondere un contributo proporzionato al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni comunali per il pagamento delle indennità a 8 assessori.
Pertanto, gli importi calcolati nel Piano di riparto (allegato b), ove vengono assegnate risorse per un numero di Assessori pari a 4 (classe demografica fino a 30.000 abitanti) o a 6 (classe demografica da 30.001 a 50.000) non sono proporzionati a tale maggiore onere; di conseguenza, in sede di riparto del “Fondo” relativo all’anno 2023, occorrerà procedere a riconoscere ai Comuni interessati l’incremento differenziale dovuto per l’anno 2022 e ad aggiornare la quota prevista per l’anno 2023.
Al Comunicato è allegata la specifica Lettera (con oggetto: “Certificazione sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 a concorso della copertura dell’onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai Sindaci ed agli Amministratori locali. Art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021”) inviata dalla Finanza locale ai Responsabili dei Servizi finanziari di ciascun Comune, con la quale si richiede ai Comuni interessati di provvedere alla compilazione di uno specifico Certificato sull’utilizzo del contributo in parola per l’anno 2022 entro il prossimo 16 febbraio 2023.
Tale Certificazione consentirà di disporre di dati certi e quanto più possibile completi circa l’effettivo, compilato a cura del Responsabile dei Servizi finanziari con l’indicazione degli importi del contributo utilizzo delle risorse del “Fondo”. La Certificazione sarà accessibile con le consuete credenziali nell’Area TBEL del sito istituzionale Dait all’indirizzo web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all’Ente.
La differenza tra la somma assegnata e quella spesa sarà automaticamente calcolata dalla procedura e dovrà ovviamente coincidere con quella riversata dall’Ente sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”; inoltre, negli appositi spazi presenti al passo 2 della Certificazione andranno riportati gli estremi delle quietanze di Tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporterà la segnalazione di un errore che però non precluderà la possibilità di concludere la procedura. Nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero, non verrà richiesto l’inserimento degli estremi della quietanza.
Nella Nota viene anche precisato che, in caso di mancata trasmissione del Certificato, non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.
La procedura per l’acquisizione dei Certificati sarà fruibile dal 9 gennaio e fino al 16 febbraio 2023.




