Ici: “no” all’esenzione per il Console onorario in caso di locazione dell’immobile

Nell’Ordinanza n. 4068 del 12 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Ici, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un Ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sicché non è applicabile ove l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi.

Quindi, nel caso di specie, il Console onorario non può beneficiare dell’esenzione Ici, se mette a disposizione dello Stato estero i locali di sua proprietà per finalità lucrative.