Con il Parere 8 maggio 2019, l’Aran si è espressa in merito alla possibilità di fruizione su base oraria dei congedi parentali, così come disciplinato dall’art. 44, comma 8 del Ccnl. “Funzioni centrali” per il triennio 2016/2018 (previsione analoga a quella prevista dell’art. 43, comma 8 del Ccnl. “Funzioni locali”).
Sul piano normativo, l’attuale disciplina sulle modalità di utilizzo dei congedi è prevista dall’art. 32 del Dlgs. n. 151/2001 (“Testo unico sulla maternità e la paternità”), secondo cui, in mancanza di una specifica disciplina da parte della Contrattazione collettiva, l’utilizzo dei congedi parentali è possibile nella misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero riferito al periodo quadrisettimanale o mensile.
I recenti Contratti collettivi nazionali sul punto, pur prevedendo la possibilità di fruizione ad ore del congedo, non hanno operato una puntuale scelta operativa, facendo pertanto implicito rinvio alle modalità applicative previste dalla norma sopra citata.
Nel caso di specie, la scelta operata dalle parti contrattuali, sulla possibilità di utilizzo dei congedi parentali ad ore, individua in un intervallo di fruizione di metà dell’orario medio giornaliero, che impatta per una frazione di 0,5 rispetto al numero complessivo di giornate di congedo spettanti.




