Nella Delibera n. 58 del 6 novembre 2014 della Corte dei conti Sardegna, un Sindaco ha chiesto un parere in merito al criterio di calcolo che debba essere utilizzato in sede di applicazione dell’art. 1, comma 392, della Legge n. 147/13 che ha modificato l’art. 31, comma 48, della Legge n. 488/98, sulla materia della determinazione del corrispettivo da parte dei Comuni della aree cedute in proprietà nelle aree comprese nel Peep, già concesse in diritto di superficie. La Sezione osserva che ad avviso del Comune l’applicazione della normativa sopraggiunta, relativa all’ulteriore abbattimento di prezzo consentito, si presta a differenti interpretazioni che potrebbero condurre a diversi risultati di conteggio finale, con esiti più o meno penalizzanti, rispettivamente, per il Comune o per gli interessati. Ciò si verificherebbe a seconda delle modalità di calcolo che si stabilisce di seguire. A tal fine l’Ente produce, a titolo esemplificativo, due tabelle di calcolo (riguardanti il corrispettivo finale della cessione) che pervengono ad esiti del tutto divergenti. In definitiva il dubbio interpretativo concerne la facoltà ammessa per i Comuni dalla nuova normativa, consistente nell’ulteriore abbattimento di valore fino al 50%, dovendosi stabilire a quale indicatore/elemento della procedura di calcolo vada applicato detto abbattimento, ovvero, secondo le prospettazioni del Comune, in quale fase della procedura di conteggio debba darsi luogo all’ulteriore abbattimento. Ad avviso della Sezione la lettura della norma effettivamente potrebbe dar luogo a qualche dubbio, per quanto l’analisi strettamente testuale induce a ritenere che l’espressione circoscritta da punteggiatura “con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%” non possa che riferirsi all’ultimo valore precedentemente richiamato, ovvero quello ottenuto “in misura pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene”. Considerato però che la soluzione del quesito posto dal Comune attiene a problematiche di carattere generale di particolare rilevanza, suscettibili di determinare disparità di trattamento tra situazioni analoghe e potenziali rischi per la corretta gestione del patrimonio e delle entrate dei Comuni, la Sezione delibera la sospensione della pronuncia sul merito della richiesta di parere e dispone la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le sue valutazioni circa il deferimento e la risoluzione della presente questione di massima, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, del Dl. n. 174/12 convertito in Legge n. 213/12.




