Istituzione Enti e Organismi: possibilità per un Comune di stipulare una convenzione con altri Enti per la gestione di una piscina

La Corte dei conti Lombardia, con la Delibera n. 15 del 16 gennaio 2014, pubblicata il 5 novembre scorso sul sito della Corte dei conti, si esprime su una richiesta formulata da un Sindaco, in merito alla possibilità di partecipare ad una convenzione per la gestione di un centro natatorio di cui il medesimo Comune è comproprietario insieme ad altri cinque Comuni stante il divieto contenuto nell’art. 9, comma 6, del Dl. n. 95/12, convertito nella Legge n. 135/12, e stante l’ampia definizione di Organismi comunque denominati contenuta nella norma. La Sezione osserva che – con specifico riferimento alla possibilità di aderire ad una convenzione fra Enti Locali stipulata ai sensi dell’art. 30 del Tuel – visto il divieto di istituire “Enti, Agenzie e Organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione” contenuto nell’art. 9, comma 6, del Dl. n. 95/12, convertito nella Legge n. 135/12, l’art. 9, comma 6, del Dl. n. 95/12, convertito nella Legge n. 135/12 è stato abrogato dall’art. 1, comma 562, lett. a), della Legge n. 147/13. Rimane quindi assorbita ogni considerazione in ordine all’ambito di operatività del divieto di istituire Enti, Agenzie e Organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui all’art. 9, comma 6, del Dl. n. 95/12, convertito nella Legge n. 135/12.