Regolarità fiscale e contributiva: non sono ammessi adempimenti tardivi delle obbligazioni

Nella Delibera n. 337 del 10 aprile 2019 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi di pulizia, servizi alberghieri per gestione foresteria, ristorazione a carattere alberghiero con servizio al tavolo, gestione bar e gestione bouvette, di un Circolo. L’Anac osserva che l’art. 80, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, prevede che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. L’Autorità sottolinea che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di Imposte e Tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Dpr. n. 602/1973. Inoltre, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in Sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; e costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del Durc. Peraltro, l’Anac puntualizza che i requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e anche successivamente, fino all’aggiudicazione, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità, sicché risultano irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell’obbligazione contributiva. Dunque, il requisito della regolarità fiscale e contributiva può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta. Non è infatti sufficiente che il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell’Amministrazione finanziaria.