Principio di rotazione: si applica anche in caso di procedure negoziate con previa manifestazione di interesse

Nella Sentenza n. 3831 del 6 giugno 2019 del Consiglio di Stato, il Principio di rotazione trova applicazione, non solo per gli affidamenti diretti sotto soglia (per importi fino a Euro 40.000), ma anche per le procedure negoziate di lavori, servizi e forniture (per importi pari o superiori a Euro 40.000 fino alle soglie comunitarie) effettuate ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016.

Questo il Principio affermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza in esame, con quale è stato altresì ribadito che il Principio di rotazione mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile. Per tale motivo, secondi i Giudici di Palazzo Spada, il Principio di rotazione si riferisce, non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte, ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente, allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e di assicurare l’avvicendamento delle imprese affidatarie.

In ossequio al Principio di rotazione come sopra richiamato, nel caso di specie il Consiglio di Stato ritiene che la stazione appaltante non avrebbe dovuto invitare alla procedura negoziata il gestore uscente, sebbene questo avesse presentato regolare istanza di partecipazione a seguito della preventiva manifestazione di interesse.