Nella Sentenza 8414 del 27 giugno 2019 del Tar Roma, i Giudici chiariscono che il cd. “soccorso istruttorio” ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del Principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti.
Ed infatti il cd. “soccorso istruttorio” consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati, non di introdurre documenti nuovi, soltanto riguardo ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa. Di conseguenza, esso non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi.
I Giudici pongono in evidenza come dall’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 emerga che le carenze formali possono essere sanate attraverso la procedura del cd. “soccorso istruttorio” “[…] con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica”, con la conseguenza che nella fase precedente all’esame dell’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante, in caso di carenze formali, ha l’alternativa tra l’esclusione dalla gara della concorrente o il cd. “soccorso istruttorio”, mentre nella fase dell’esame di dette offerte l’Amministrazione può attribuire soltanto un punteggio alle offerte, ma non può consentire integrazioni. Si tratta di un limite di applicabilità dell’istituto disposto in modo inequivocabile dalla legge e sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui, nell’ambito di una procedura di gara pubblica, non possono essere sanate attraverso il cd. “soccorso istruttorio” le carenze relative all’offerta tecnica presentata dall’operatore economico partecipante alla gara; ciò perché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica.
I Giudici rilevano che la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell’offerta ai sensi della citata disposizione.




