Nella Delibera n. 502 del 5 luglio 2019 dell’Anac, una Associazione chiede un parere sulla legittimità della procedura di gara (procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti) segnalando la presenza di criteri di valutazione dell’offerta tecnica che nasconderebbero la richiesta di prestazioni aggiuntive senza alcun compenso e finirebbero per privilegiare l’elemento economico inficiando il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Anac rileva che il “Servizio di manutenzione degli immobili” nella prassi include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli Impianti) e altre attività che, dentro certi limiti, sono qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli Impianti). Per procedere al corretto inquadramento dell’appalto è necessario in primo luogo fare riferimento alla disciplina dei contratti misti, di cui all’art. 14 del Dlgs. n. 163/2006, corrispondente all’attuale art. 28 del Dlgs. n. 50/2016.
L’Autorità fa rientrare la “manutenzione” nell’ambito dei lavori pubblici nei casi in cui l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (cd. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione, di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.




