Nella Delibera n. 498 del 5 giugno 2019 dell’Anac, una Società chiede un parere in ordine alla legittimità della propria esclusione da una procedura aperta per l’affidamento di lavori, disposta dalla stazione appaltante in quanto “la busta virtuale dell’offerta tecnica contiene anche allegati di carattere economico e temporale, in contrasto con quanto stabilito nel disciplinare”.
L’istante ritiene che l’inserimento, per mero errore, del cronoprogramma dei lavori e dell’elenco prezzi delle migliorie nella busta contenente l’offerta tecnica non abbia concretamente comportato alcuna lesione del principio di segretezza dell’offerta.
L’Anac chiarisce che l’esclusione dell’operatore economico istante è conforme alla lex specialis, in quanto le prescrizioni del Disciplinare di gara erano chiare nello stabilire che la busta dell’offerta tecnica non dovesse contenere elementi che potevano portare ad informazioni sul prezzo e sul tempo di esecuzione in grado di influenzare la Commissione. Inoltre, l’offerta di ribasso sul tempo di esecuzione era espressamente tenuta distinta dall’offerta tecnica e ad essa era attribuito uno specifico punteggio, per quanto minimo; pertanto, in ossequio al Principio di par condicio dei concorrenti, essa era da valutare separatamente, nel rispetto della legge di gara.




