Nella Sentenza n. 1353 dell’8 luglio 2019 del Tar Catanzaro, l’art. 80, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico ove dimostrino con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni. Il Legislatore ha dunque fornito un elenco, esemplificativo e non tassativo, di vicende che rappresentano un grave illecito professionale. Tra queste vi è la risoluzione anticipata del contratto d’appalto o della concessione, non contestata ovvero confermata in giudizio.
I Giudici osservano infine che la mancata segnalazione degli inadempimenti all’Anac ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, non esclude che essi si siano verificati.




