Nella Delibera n. 83 del 30 luglio 2019 della Corte dei conti Lazio, la Sezione chiarisce che la spesa per il mantenimento di minori in casa famiglia posta a carico del Comune con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ha carattere di “spesa corrente a carattere non permanente” ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d) del Tuel, e può trovare copertura, tra l’altro, a mezzo dell’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio precedente, nel rispetto dei limiti anche temporali delineati dall’art. 187 del Tuel.




