Il Sindaco non può far parte di una Commissione di concorso

Nella Sentenza n. 8670 del 3 luglio 2019 del Tar Lazio, i Giudici affermano che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati. Tanto che la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. Inoltre, i Giudici pongono in evidenza che, in ossequio all’art. 35, comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 165/2001 e dall’art. 9, comma 2 del Dpr. n. 487/1994, i soggetti che rivestono cariche politiche elettive non possono prendere parte a Commissioni esaminatrici di pubblici concorsi. Quindi, un Sindaco non può far parte della Commissione.