Nella Delibera n. 309 del 18 luglio 2019 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione chiarisce che alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, gli incentivi per funzioni tecniche sono destinabili al personale dipendente dell’Ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione.
Inoltre, la Sezione precisa che per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, che è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione.




