Delega da parte del Comune dei poteri di accertamento e riscossione al Concessionario

Nell’Ordinanza n. 25293 del 9 ottobre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita Determina dirigenziale. Peraltro, la Suprema Corte rileva che, in caso di delega da parte dell’Ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al Concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal Concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’Imposta da parte dell’Ente pubblico, dal “Provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.