Nella Sentenza n. 526 del 4 novembre 2014 del Tar Umbria, i Giudici osservano l’art. 7, comma 2, della Legge n. 362/91, secondo il quale le Società titolari dell’esercizio della Farmacia privata hanno come oggetto esclusivo la gestione di una Farmacia ed i relativi soci sono farmacisti iscritti all’Albo. Pertanto, nella fattispecie in esame, non è legittima l’ammissione alla gara per l’individuazione del Concessionario della gestione della Farmacia comunale di una Società, in quanto dalle visure risulta che la stessa non ha, nell’ambito del proprio oggetto sociale, la gestione di una o più Farmacie, ma è stata costituita per esercitare, come attività principale, la compravendita di immobili effettuata su beni propri, e come secondarie, una gamma di altre attività che nulla hanno a che vedere con la gestione di una Farmacia, dallo svolgimento di attività turistico-alberghiera ricettiva rurale a l’esercizio di magazzini e di custodie e deposito e frigoriferi. Quindi, la preclusione alla partecipazione alla gara della Società deriva dal fatto che nell’oggetto sociale della stessa non è contemplata la gestione della Farmacia. Infatti, un conto è la titolarità di una Farmacia, cui si riferisce la prescrizione dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 362/91, mentre altro è la gestione di una Farmacia, verificandosi la scissione tra i 2 momenti nella partecipazione alla gestione di una Farmacia comunale, tale scissione giustifica la deroga all’art. 12, comma 11, della Legge n. 475/68, consentendo dunque l’affidamento della gestione a terzi della Farmacia, ma non anche all’esclusività dell’oggetto sociale, il cui fondamento va rinvenuto nell’obiettivo finale di evitare conflitti di interesse che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del Servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute.




