Graduatorie: assunzione a tempo indeterminato

Nella Delibera n. 82 del 24 ottobre 2019 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’utilizzo di una propria graduatoria concorsuale, antecedente al 1° gennaio 2019 e in corso di validità, per l’eventuale copertura di un posto resosi vacante e disponibile (per esempio, per decesso di un dipendente), con medesimo inquadramento e profilo professionale di quello per il quale era stato bandito il concorso. La Sezione ha chiarito che un Ente Locale può effettuare un’assunzione di personale a tempo indeterminato, previo espletamento ed esito negativo della prescritta procedura di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del Dlgs. n. 165/2001, utilizzando una propria graduatoria concorsuale ancora valida (nell’osservanza dei termini di scadenza introdotti dall’art. 1, comma 362 della Legge n. 145/2018), per la copertura di un posto che si sia reso successivamente vacante e disponibile. L’art. 1, comma 361, della Legge n. 145/2018 – in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 vanno utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso – non si applica, oltre che nelle fattispecie previste dal medesimo comma 361 (nonché dai commi 365 e 366), alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n. 145/2018 (come espressamente disposto dal comma 365).