Nella Delibera n. 82 del 24 ottobre 2019 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’utilizzo di una propria graduatoria concorsuale, antecedente al 1° gennaio 2019 e in corso di validità, per l’eventuale copertura di un posto resosi vacante e disponibile (per esempio, per decesso di un dipendente), con medesimo inquadramento e profilo professionale di quello per il quale era stato bandito il concorso. La Sezione ha chiarito che un Ente Locale può effettuare un’assunzione di personale a tempo indeterminato, previo espletamento ed esito negativo della prescritta procedura di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del Dlgs. n. 165/2001, utilizzando una propria graduatoria concorsuale ancora valida (nell’osservanza dei termini di scadenza introdotti dall’art. 1, comma 362 della Legge n. 145/2018), per la copertura di un posto che si sia reso successivamente vacante e disponibile. L’art. 1, comma 361, della Legge n. 145/2018 – in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 vanno utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso – non si applica, oltre che nelle fattispecie previste dal medesimo comma 361 (nonché dai commi 365 e 366), alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n. 145/2018 (come espressamente disposto dal comma 365).




