Ici: criteri di applicazione della maggiorazione dell’aliquota per immobili non locati

Nell’Ordinanza n. 23052 del 17 settembre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il proprietario di un immobile ricorre contro un Comune che aveva applicato, ai fini Ici, l’aliquota maggiorata del 2 per mille sulla aliquota ordinaria del 7 per mille (e così, complessivamente, l’aliquota del 9 per mille).

Il ricorrente, sin dal primo grado, ha sostenuto l’erroneità dell’applicazione dell’aliquota del 9 per mille in relazione al suo immobile per gli anni 2007/2008, dal momento che egli aveva ivi mantenuto la residenza sino al 20 marzo 2007, data nella quale l’aveva trasferita altrove, e ciò considerando che le norme di riferimento non consentivano la maggiorazione in questione prima del decorso di 2 anni da tale data, e quindi prima del mese di aprile 2009.

La Suprema Corte rileva che l’art. 2, comma 4, del Dlgs n. 431/1998, è chiaro e lineare nel disporre una aliquota maggiorata del 2 per mille, in deroga al limite massimo di legge, con riferimento agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. Nessuna distinzione introduce la norma citata tra i diversi usi, le diverse ragioni, le diverse situazioni, anche di fatto, in cui si trovano gli immobili in questione.

Unico presupposto di legge è che si tratti di immobili non locati, con contratto registrato, da almeno 2 anni, sempre che si tratti di immobili che non siano già utilizzati dal proprietario come propria abitazione: in altri termini la norma ricomprende tutte le cd. “seconde case”.

Trattandosi di una norma speciale espressamente derogatoria del limite massimo dell’aliquota ordinaria (7 per mille) stabilito dalla normativa vigente, non sono consentite interpretazioni restrittive o estensive della stessa, peraltro non fondate, né su elementi letterali, né sulla ratio della norma medesima che è, sì, quella di disincentivare situazioni di immobili lasciati “sfitti” e non utilizzati, ma riconoscendo nel contempo al proprietario un lasso di tempo congruo (2 anni) per valutare le possibili opzioni di godimento del suo immobile e la convenienza di un eventuale contratto di locazione, prima di dover subire l’applicazione dell’aliquota maggiorata. Alle medesime conclusioni conducono l’interpretazione letterale e la ratio della Delibera del Comune in questione che riproduce la norma di legge, con l’ulteriore precisazione che deve trattarsi di immobili ad uso abitativo “detenuti a fini turistici o a disposizione”. Anche tale indicazione invero non introduce alcuna distinzione tra le seconde case: al contrario, la disgiuntiva “o” e la genericità del termine “a disposizione” assumono una valenza omnicomprensiva e inducono a ritenere incluse nella regolamentazione in discorso tutte le abitazioni in qualsiasi modo e per qualsiasi finalità detenute dal proprietario ma non utilizzate come propria abitazione né locate a terzi con contratto regolarmente registrato.

di Carolina Vallini