Nell’Ordinanza n. 29798 del 18 novembre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l’Ente creditore e il Concessionario del Servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. n. 112/1999, spetta al Concessionario, nelle liti promosse contro di esso che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l’Ente creditore interessato.




