Assunzioni Enti locali: via libera dalla Conferenza Stato-Città al Decreto attuativo del Dl. n. 34/2019

La Conferenza Stato-Città nella seduta dell’11dicembre 2019 ha dato il via libera al Decreto attuativo dell’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cd. “Decreto Crescita” che, superando la logica del turn-over, detta la nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per i Comuni.

Il testo oggetto dell’Intesa prevede un “valore-soglia”, diverso per ogni fascia demografica, basato sul rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti, che permetterà di effettuare maggiori assunzioni. La soglia oscilla fra il 29,5% dei Comuni più piccoli e il 28,8% di quelli più grandi, con l’eccezione di Roma che si dovrà fermare al 25,3%.

I Comuni che si collocano sotto questa soglia potranno far crescere la spesa negli anni, fino al raggiungimento del limite. Diversamente, gli Enti che eccedono nella spesa fino a superare gli ulteriori valori-soglia individuati in un range che va dal 33,5% dei piccoli Comuni fino al 29,3% dei Comuni più grandi dovrà avviare un percorso di graduale riduzione del rapporto fino a rientrare in detti valori entro il 2025.

Invece, i Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 valori soglia precedentemente indicati non potranno procedere ad incremento della spesa di personale oltre il limite rilevato nell’ultimo rendiconto approvato.

La previsione di una “doppia-soglia”, in accoglimento della richiesta formulata dall’Anci, non essendo prevista all’interno dell’attuale disciplina dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, sarà oggetto di una modifica alla predetta norma che verrà introdotta con l’approvazione della “Legge di bilancio 2020-2022”.

Con la modifica all’art. 33, inoltre, sarà garantita anche ai Comuni di piccole dimensioni (inferiori a 5.000 abitanti e facenti parte di Unioni di comuni ex art. 32 Tuel), collocati sotto la prima soglia, di poter effettuare l’assunzione di almeno 1 unità di personale.

La maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato, consentita dalla nuova disciplina, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557-quater e comma 562, della Legge n. 296/2006.