Nell’Ordinanza n. 32833 del 13 dicembre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal Dirigente ex art. 42, comma 1, del Dpr. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni. Ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione, né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.




