Nella Sentenza n. 5587 del 13 novembre 2014 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sull’affidamento in concessione a terzi della gestione delle Farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica. Nello specifico, analizzano la possibile applicazione alla gestione delle Farmacie comunali delle disposizioni dettate dall’art. 5 del Dpr. n. 902/86. I Giudici osservano che un Comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una Farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall’art. 9 della Legge n. 475/68, può utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette, purché l’esercizio della Farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle Farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle Farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica. Del resto, l’affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico. Il possibile affidamento in concessione a terzi (anche) del Servizio pubblico farmaceutico risulta peraltro coerente con i principi, anche comunitari, secondo cui quando un soggetto pubblico non provvede in proprio (o con propri soggetti strumentali) alla gestione di un servizio pubblico, le Amministrazioni che li affidano sono tenute comunque a rispettare le disposizioni ed i principi contenuti nel Trattato Ce. In particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità, di parità di trattamento e di trasparenza, con il conseguente obbligo di attuare procedure concorsuali che assicurino, nel caso di ricorso al mercato, affidamenti nel rispetto del canone di imparzialità. Anche a voler ammettere la possibile applicazione alla gestione delle Farmacie comunali delle disposizioni dettate dall’art. 5 del Dpr.n. 902/86, che consentono ad un Comune di avvalersi dell’Azienda speciale di un altro Comune previa convenzione fra i 2 Enti, l’estensione dell’attività delle Aziende speciali al di fuori del territorio dell’Ente Locale che le ha costituite presuppone comunque un collegamento funzionale tra il servizio eccedente l’ambito locale e le necessità della collettività locale e richiede il rispetto delle regole procedimentali e dei limiti sostanziali posti da norme positive. Infatti, l’Azienda municipalizzata di un Comune può, anche estendere il proprio servizio in un altro Comune, ma a patto che ciò realizzi un’integrazione funzionale della propria attività con quella del Comune vicino, sicché vengano in tal modo soddisfatte anche le esigenze della collettività stanziata sul territorio dell’Ente che l’ha costituita.




