Con il Comunicato 29 gennaio 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, sono state rese note le modalità di accesso ai dati dei Comuni già transitati in “Anpr”.
Così come disciplinato dall’art. 5, comma 4, del Dpcm. n. 194/2014, il Comune già entrato in “Anpr” (attraverso le modalità previste dall’art. 62, comma 3, Dlgs. 82/2005) può consentire l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni al fine di consentire l’utilizzo dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, anche attraverso il rilascio di Elenchi anagrafici (art. 34 del Dpr. n. 223/1989). Accesso subordinato ad una verifica preliminare effettuata dal Sindaco sui presupposti e sulle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati.
Viene altresì concesso l’accesso diretto ai dati contenuti in “Anpr” anche alle Pubbliche Amministrazioni e agli Organismi che erogano pubblici servizi per l’espletamento dei propri compiti istituzionali: la possibilità di fruire dei dati contenuti i “Anpr” è disciplinata dall’art. 5, commi 1 e 3, del Dpcm. n. 194/2015, e dai relativi Allegati C), riguardante le misure di sicurezza e D) relativo ai servizi che “Anpr” assicura ai soggetti che accedono.
La Direzione centrale per i Servizi demografici sta realizzando uno specifico Progetto in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, in attuazione delle disposizioni ex art. 50 del Dlgs. n. 50/2005.
La realizzazione di tale Progetto passa da una preventiva sottoscrizione di uno Schema di Accordo, sottoposto successivamente ad una preventiva valutazione dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali.




