Tar Lazio, Sez. III, 26 giugno 2019 n. 8341
La Rai ha l’obbligo di applicare il “Codice degli Appalti” alla stregua della natura giuridica di tale ente radiotelevisivo
La Rai è tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, salve le relative specifiche deroghe ed eccezioni. In particolare, la Rai. è designata direttamente dalla legge (cfr. art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 177 del 31 luglio 2005 – “T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici“) quale concessionaria del “servizio pubblico generale radiotelevisivo“. Poiché la Rai è un’impresa pubblica (sotto forma societaria, in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante) operante nel settore dei “servizi” pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata, ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per soddisfare finalità di interesse generale, essa deve essere qualificata come “organismo di diritto pubblico” tenuto ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie indicate per i servizi di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 158/1995 (ad eccezione delle sole procedure per l’aggiudicazione di appalti che siano relativi specificamente a servizi di radiodiffusione e televisione – settore “escluso” dalla Direttiva 92/50/Cee del 18 giugno 1992), con le relative conseguenze in ordine alla giurisdizione esclusiva del G.A. Pertanto, poiché, nel caso di specie, la gara ha ad oggetto un “servizio di riprese elettroniche Eng per l’area metropolitana di Roma“, che non rientra in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dall’art. 17, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, in quanto non riguarda la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione, né la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ne consegue che la procedura di affidamento del servizio di riprese televisive indetta dalla Rai S.p.a. non rientra nel predetto ambito derogatorio. Il “servizio di riprese” in oggetto non è assimilabile alla “produzione” di un programma televisivo, né al concetto di “materiale associato” al programma; le riprese televisive costituiscono, piuttosto, una componente della produzione televisiva che attiene – ad esempio – alla realizzazione di un telegiornale o di un programma televisivo, per le quali è indubbio che la Rai avrebbe dovuto applicare il codice degli appalti alla stregua della natura giuridica di tale ente radiotelevisivo sopra richiamata.
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