L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello 19 febbraio 2020, n. 62, ha fornito chiarimenti in ordine alla verifica del requisito di “territorialità” ai fini Iva, di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 633/1972, nel caso di prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali e artistiche.
La Società istante opera nel Settore dell’arte e organizzerà in Italia un premio artistico al quale parteciperanno diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti passivi Iva. Per partecipare al Premio artistico i diversi artisti dovranno iscriversi ad un Portale on-line e versare una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della propria opera d’arte sul Portale. Successivamente, tutte le opere d’arte pervenute saranno valutate da una giuria internazionale che ammetterà solo un centinaio di esse a una mostra espositiva che si terrà in Italia. Durante questa mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con accesso gratuito, e valutate da un’ulteriore giuria, che agli artisti migliori assegnerà un premio in denaro.
La Società istante ha chiesto quale sia il trattamento fiscale Iva delle quote di partecipazione alla manifestazione, tenuto conto che al momento del pagamento delle stesse non si potrà conoscere l’effettiva partecipazione o meno del soggetto alla mostra espositiva, in quanto la stessa sarà valutata da una giuria, ed inoltre se si renda necessario suddividere la quota di partecipazione in 3 parti, considerato che al suo interno contiene un servizio di commercio elettronico (indiretto).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in primo luogo che il corrispettivo è unitario perché viene pagato dall’artista per partecipare al concorso per l’assegnazione del premio, risultando il servizio di iscrizione al portale di natura accessoria. In ragione di ciò, ha ritenuto che la prestazione principale (partecipazione al concorso artistico) rientri tra le fattispecie di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 633/1972, e cioè tra le prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali e artistiche (nel caso di specie, in primo luogo, diritto di partecipare alla manifestazione artistica mediante la selezione da parte della giuria artistica e, in secondo luogo, eventuale diritto alla partecipazione alla mostra espositiva), ai fini Iva territorialmente rilevanti in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti passivi [art. 7-quinquies, comma 1, lett. b)], sia se rese a committenti non soggetti passivi [art. 7-quinquies, comma 1, lett. a)] (rinviando alla Circolare n. 37/E del 2011, paragrafo 3.1.4, pagg. 3 e 4).
Le prestazioni rese dalla Società istante relative al Portale assumono natura accessoria ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 e come tali seguono il trattamento Iva dell’operazione principale.




