Nell’Ordinanza n. 27583 del 28 ottobre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che ai sensi degli artt. 49, 16 e 17 del Dlgs. n. 546/1992, nel processo tributario la proposizione dell’appello può anche avvenire, oltre che presso il difensore costituito del contribuente, anche con consegna dell’atto di appello a mani proprie del contribuente-destinatario e pur in presenza di elezione di domicilio fatta da quest’ultimo.
Peraltro, la Suprema Corte precisa che, con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, la tempestività della notifica può desumersi anche dalla certificazione rilasciata dall’ente Poste italiane circa l’avvenuta ricezione del plico entro il termine di decadenza per l’impugnazione della Sentenza.




