Ricorso: inammissibile in caso di mancata produzione della raccomandata

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23852 del 7 novembre 2014, n. 23852, ha affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 del Cpc., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 del Cpc., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, quindi, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile.