Centri per l’impiego: partecipazione dei Comuni alle spese di funzionamento

Nella Delibera n. 18 del 13 febbraio 2020 della Corte dei conti Emilia-Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, circa il permanere o meno dell’obbligo di sostenere gli oneri a carico del Comune per il funzionamento del Centro per l’impiego in virtù dell’abrogazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 469/1997. La Sezione, stante la perdurante vigenza dell’art. 3 della Legge n. 56/1987, ritiene tuttora sussistente il coinvolgimento dei Comuni nella partecipazione alle spese e agli oneri per il funzionamento dei Centri per l’impiego. Tuttavia, chiarisce la Sezione, stante il mutato quadro normativo di riferimento, il coinvolgimento dei Comuni dovrà essere regolato in base al Principio di leale collaborazione e cioè su base consensuale. Dunque, in sostanza, il riparto degli oneri e le spese tra Regione, Province, Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento dei Centri per l’impiego è subordinato all’osservanza del Principio della leale collaborazione.