Errore materiale dell’offerta economica: può essere rettificato d’ufficio dall’Amministrazione qualora riconoscibile ex ante

Nella Sentenza n. 35 del 16 gennaio 2020 del Tar Toscana, una Società ha partecipato alla gara indetta da altra Società per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di rimozione e sostituzione della copertura di lastre fibrocementizie contenenti amianto. La sua offerta è stata esclusa in quanto il prezzo offerto è stato ritenuto dalla Stazione appaltante superiore alla base d’asta.

Così, la Società in questione impugna la sua esclusione dalla gara chiedendo altresì l’annullamento della aggiudicazione ed il subentro nel diritto alla stipula del contratto. L’offerta economica avrebbe dovuto essere redatta su di un foglio excel messo a disposizione dalla stazione appaltante contenente già il computo metrico (quantità e prezzo unitario a base di gara) e lo spazio per inserire (nella relativa casella) il costo unitario ribassato per ciascuna lavorazione. Per un mero errore materiale il raggruppamento ricorrente avrebbe inserito nella colonna denominata “prezzo unitario con sconto applicato” i valori corrispondenti al prezzo offerto complessivo per la determinata categoria di lavori in luogo della indicazione del singolo prezzo unitario.

I Giudici rilevano che l’errore materiale può essere rettificato d’ufficio dall’Amministrazione qualora riconoscibile. La riconoscibilità deve essere valutata ex ante. Ciò significa che deve essere palese, sia il fatto che l’offerente è incorso in una svista, sia l’effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare. In particolare, il primo elemento (svista riconoscibile) non può da solo valere a rende ammissibile l’offerta perché in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l’istituto del “soccorso istruttorio” e chiedere chiarimenti all’Impresa che la ha formulata. Ma ciò non è consentito in quanto l’istituto del “soccorso istruttorio” ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Dlgs. n. 50/2016 non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta economica. L’errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d’ufficio senza ausili esterni.

Nel caso di specie, la modalità con cui la ricorrente ha formulato l’offerta non consentiva all’Amministrazione di individuare ex ante con la dovuta certezza quale fosse la sua reale intenzione. Il fatto che nella casella dei prezzi unitari fosse stata indicata una cifra abnormemente alta infatti non rendeva di per sé palese che tale cifra fosse il risultato della moltiplicazione del prezzo unitario (inespresso) per le quantità di lavorazioni indicate. Il fatto che tale chiarimento sia intervenuto a posteriori non vale a rendere ammissibile l’offerta in mancanza di una riconoscibilità ex ante dell’errore commesso.