“Covid-19”: sospese e prorogate le attività dell’Ispettorato nazionale del Lavoro

Con la Nota n. 2179 dell’11 marzo 2020, avente ad oggetto “Dl. n. 9/2020 recante ’Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e Dl. n. 11/2020 recante ‘Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria’”, il Direttore, Danilo Papa, ha comunicato gli effetti del Dl. n. 9/2020 e del Dl n. 11/2020 sull’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le indicazioni seguenti hanno effetto diretto sulle attività istituzionali dell’Inl in merito alle misure introdotte dal Dl. 2 marzo 2020, n. 9 e dal Dl. 8 marzo 2020, n. 11.

L’ambito di applicazione delle misure introdotte fa riferimento al rinvio delle udienze e della sospensione dei termini, ed è esteso, con diverse decorrenze, ai sensi del Dpcm. 8 e 9 marzo 2020.

Di seguito alcune delle disposizioni del Dl. n. 9/2020 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”):

Art. 2 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

La disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30, del Dl. n. 78/2010 (convertito da Legge n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.  Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.

Art. 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso. Le disposizioni sopra indicate (artt. 2 e 5 del Dl. n. 9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi Comuni.

Art. 10 – Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

Si premette che, ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 10 (secondo cui, “in caso di aggiornamento dell’elenco dei Comuni di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori Comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi Comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo Provvedimento”), le disposizioni inerenti la sospensioni dei termini e il rinvio delle udienze processuali dallo stesso previste, inizialmente limitate ai soli Comuni (persone fisiche residenti o aziende con sede operativa) di cui all’Allegato 1 del Dpcm. 1° marzo 2020 e decorrenti dal 22 febbraio 2020, sono state estese, per effetto del Dpcm. 8 marzo 2020, a tutti gli altri Comuni della Regione Lombardia e ai Comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere dal 9 marzo fino al 31 marzo, nonché a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020, in forza del Dpcm 9 marzo 2020.

a) Termini atti processuali e rinvio udienze

Il combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo, comporta che le udienze relative a tutti i procedimenti civili sono rinviati al 31 marzo p.v. con le uniche eccezioni dei procedimenti civili individuati dapprima dall’art. 10, comma 1, e successivamente dall’art. 2, comma 2, lett. g), del Dl. n. 11/2020. Il regime delle eccezioni non riguarda i procedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.

In relazione ai medesimi procedimenti sono sospesi, sino al 31 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione. Fanno eccezione gli atti relativi ai procedimenti sopra indicati.

Ai sensi del comma 6, infine, per i procedimenti civili pendenti presso gli Uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020 ed esclusivamente in relazione a quest’ultimi, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

b) Sospensione termini

Il comma 4 del predetto art. 10 stabilisce la sospensione fino al 31 marzo del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

La misura vale per tutto il territorio nazionale.

Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.

In ragione di quanto sopra, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine di cui all’art. 14 della Legge. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:

• dal 22 febbraio al 31 marzo, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del Dl. n. 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020;

• dal 9 marzo al 31 marzo, per tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del Dpcm. 8 marzo 2020;

• dal 10 marzo al 31 marzo, per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981.

Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17, del Dlgs. n. 124/2004, e dell’art. 14 del Dlgs. n. 81/2008, nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge n. 689/1981. Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Art. 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il Settore turistico-alberghiero

Per le Imprese turistico-ricettive, le Agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Qui di seguito invece le misure del Dl. n. 11/2020 (“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid- 19’ e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”).

Art. 1- Sospensione dei termini e differimento udienze

L’art. 1 prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari con l’eccezione dei procedimenti già individuati a norma dell’art. 2, comma 2, lett. g), del Dl. n. 11/2020, dall’8 marzo al 22 marzo. Tale disposizione va armonizzata con gli atti di normazione secondaria già citati, di cui al Dpcm. 8 marzo 2020 ed al Dpcm. 9 marzo 2020, con i quali le disposizioni in ordine al rinvio delle udienze di cui all’art. 10, comma 1, del Dl. n. 9/2020 sono estese, per effetto del medesimo art. 10 (ultimo comma) a tutti i comuni d’Italia sino al 31 marzo.

Sono altresì sospesi tutti i termini per il compimento di atti processuali e il corso della prescrizione, salvo le eccezioni sopra richiamate fino al 22 marzo. Tuttavia, anche in tal caso, per i motivi sopra evidenziati, il termine deve ritenersi esteso per tutto il territorio nazionale fino al 31 marzo, salvo diversa indicazione da parte del Ministero di Giustizia.

Le eccezioni inerenti i procedimenti civili elencati al n. 1 del citato art. 2, comma 2, lett. g) come già detto, non riguardano i procedimenti di competenza dell’Inl.

Art. 2 – Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica “Covid-19

A seguito dell’entrata in vigore del Dpcm. 9 marzo 2020, dal 1° aprile (e non dal 23 marzo) al 31 maggio i capi degli Uffici giudiziari possono adottare misure necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute tra cui, per i procedimenti di competenza:

  • il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio nei procedimenti civili con le eccezioni già richiamate ex art. 2, comma 2, lett. g), n. 1, che non rientrano nella competenza dell’Inl;
  • lo svolgimento delle udienze civili che non prevedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante collegamento da remoto [lett. f)] oppure mediante lo scambio di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice [lett. h)].

Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che adotterà il Capo dell’Ufficio giudiziario di appartenenza dei singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di trattazione delle udienze o il loro rinvio.

Ai sensi del comma 3, qualora i provvedimenti adottati a cura del Capo dell’Ufficio giudiziario precludano la presentazione della domanda giudiziale, sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per i diritti non altrimenti esercitabili.

Il comma 6 estende l’obbligo del deposito telematico di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Dl. n. 179/2012, convertito da Legge n. 221/2012, anche in relazione agli ulteriori atti e documenti previsti dal successivo comma 1-bis del medesimo art. 16-bis.

La Nota precisa al riguardo che l’obbligo del deposito telematico di cui al comma 1 del citato art. 16-bis riguarda esclusivamente i difensori delle parti private, atteso che il medesimo articolo chiarisce che, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvolgono le Pubbliche Amministrazioni per stare in giudizio personalmente”.

Ne consegue che, alla luce di quanto previsto dal precedente comma 3 dell’art. 2, l’eventuale adozione di provvedimenti da parte del Capo dell’Ufficio giudiziario che impediscano, nel termine di 10 giorni antecedenti la data dell’udienza – non oggetto di rinvio d’ufficio – il deposito cartaceo delle memorie di cui all’art. 6, comma 8, del Dlgs. n. 150/2011, non può comportare il maturarsi delle decadenze processuali.

Analoghe disposizioni sono infine previste per i procedimenti penali, amministrativi e contabili.