Valore dell’appalto: divieto di artificioso frazionamento

Nella Delibera n. 34 del 22 gennaio 2020 dell’Anac, la questione controversa in esame riguarda la correttezza delle procedure scelte da un Ente Parco per l’affidamento del Servizio di redazione o aggiornamento dei Piani di gestione” di n. 11 unità territoriali di competenza, del valore complessivo di Euro 1.987.247,52.

La correttezza deve essere valutata tenendo conto delle modalità di calcolo del valore stimato di un appalto di servizi, ai sensi dell’art. 35 Dlgs. n. 50/2016.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, tenendo presente la specifica previsione dell’art. 35, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016.

Nel caso di specie, l’Ente Parco ha deciso di affidare all’esterno il Servizio de quo ed ha considerato separatamente il valore del “Servizio di redazione o aggiornamento” per ciascuna unità territoriale. Conseguentemente, per i contratti di appalto che singolarmente valutati presentano un valore inferiore alle soglie comunitarie (in totale, 9 contratti) è ricorso alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, e invece intende procedere mediante procedura aperta per l’affidamento dei restanti n. 2 contratti il cui valore singolarmente considerato è superiore alle soglie comunitarie. In tal modo, il valore dell’appalto pari a Euro 1.987.247,52 è stato frammentato.

La stazione appaltante avrebbe dovuto applicare l’art. 35, comma 9 e quindi bandire un’unica gara sopra soglia per l’aggiudicazione di n. 11 lotti distinti.