Nell’Ordinanza n. 2180 del 31 gennaio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il presupposto impositivo della Tosap è costituito, ai sensi dell’artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 507/1993, dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni o delle Province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del Dlgs. n. 507/1993. Da tale premessa ne discende che, a fronte di 2 distinte condutture-fognaria e idrica – come è nel caso di specie – ad esse non possono che corrispondere due distinte occupazioni di suolo pubblico con conseguente duplice tassazione che non può ritenersi duplicazione per il diverso servizio ma afferente ad una differente occupazione di suolo pubblico.
Inoltre, la Suprema Corte precisa che dal complesso della disciplina della Tosap si evince che il presupposto della tassa è costituito dall’area occupata e non dal soggetto che, in virtù di provvedimento amministrativo o di fatto, occupa l’area in questione. Così l’art. 38 precisa che oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura anche sine titulo, di aree pubbliche di Comuni e Province. L’art. 42 comma 3 dispone che la tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area occupata e il comma 4 individua il criterio di determinazione della tassa nell’estensione dell’area occupata. L’art. 47 prende in considerazione la lunghezza delle strade occupate.




